IVA turistica maldiviana estesa agli operatori esteri: un’imposizione fiscale priva di base giuridica
Il governo delle Maldive ha stabilito che dal 1° ottobre 2026 l’aliquota GST del settore turistico (equivalente della nostra IVA, e pari al 17%) dovrà essere applicata anche al margine di intermediazione, consulenza e organizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator stranieri che vendono soggiorni negli atolli.
Inoltre, viene richiesto alle agenzie estere di registrarsi presso l’autorità fiscale locale (MIRA) per gestire la dichiarazione e il versamento di questa IVA maldiviana.
Riteniamo questa misura inaccettabile, ecco perché:
→ Il governo maldiviano non ha autorità fiscale su di noi
L’imposizione di adempimenti tributari e la gestione dell’IVA maldiviana a carico di aziende estere non trova riscontro nel diritto internazionale. Un governo straniero non ha l’autorità legale per imporre obblighi contabili e fiscali a imprese che operano legalmente fuori dai suoi confini.
→ Il nostro lavoro viene svolto in Italia
La nostra attività di consulenza, progettazione, vendita e assistenza si svolge interamente sul territorio italiano. Secondo la normativa vigente nel nostro Paese, le prestazioni di servizi d’organizzazione legate a viaggi Extra-UE non costituiscono materia imponibile all’estero per l’attività svolta in origine.
→ I servizi a terra prenotati pagano già le tasse locali
I resort, i trasferimenti e tutti i servizi fruiti direttamente alle Maldive pagano già regolarmente l’IVA locale e la Green Tax. Pretendere di tassare ulteriore valore prodotto in Italia significa applicare una gabella ingiustificata su un lavoro di consulenza che non ha alcun legame di territorialità con le Maldive.